
Il consumatore che per qualsiasi ragione non si ritenesse soddisfatto dell'acquisto effettuato, ha diritto di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo.
Si precisa inoltre che, a norma di legge, le uniche spese a carico del Cliente sono quelle relative alla restituzione del prodotto e non già quelle di prima spedizione sostenute dal Fornitore.
Il diritto di recesso, regolamentato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, garantisce al Cliente il diritto di recedere dal contratto di acquisto, previa comunicazione, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della merce, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando tutti i dati della vendita: mittente, numero e data dell'ordine, al seguente indirizzo:
L' Emporio Sardo
Via Cimarosa 86– 09131 - Cagliari
Tel: 070493283
Entro lo stesso termine può essere inviato un telegramma, o un fax al numero 070493283 oppure una comunicazione e-mail a info@emporiosardo.it al/alla quale dovrà comunque seguire, entro 48 ore, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento a conferma della manifestata volontà di recedere.
Il Cliente ha diritto di recesso senza alcuna penalità. Entro 5 giorni lavorativi Emporio Sardo invierà al Cliente le istruzioni per il reso.
I beni oggetto del reso, integri, imballati nella loro confezione originaria e senza alcuna mancanza, dovranno essere inviati a Emporio Sardo entro 10 giorni lavorativi dall'invio del numero di rientro.
Le spese di restituzione e i mezzi dei quali avvalersi per la stessa saranno a carico e a responsabilità del Cliente, che non sarà risarcito da Emporio Sardo nel caso in cui i beni venissero persi o danneggiati. A tal proposito si consiglia l'utilizzo di un corriere che permette di effettuare il tracking della spedizione.
Condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso è la sostanziale integrità del bene restituito, pertanto i prodotti ricevuti saranno esaminati per valutare danni o manomissioni. La restituzione di prodotti non integri, deteriorati o privi di accessori o dotazioni originali non sarà accettata da Emporio Sardo e la merce non conforme sarà restituita al mittente con aggravio di spese di trasporto.
Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della merce e comunque nel minor tempo possibile entro 30 giorni dalla comunicazione della volontà di recedere o dal ricevimento della richiesta di contestazione e previa restituzione della merce, Emporio Sardo effettuerà un bonifico bancario a favore del consumatore a rimborso delle somme versate.
Emporio Sardo è a vostra disposizione per ogni chiarimento sull'esercizio del diritto di recesso. Il mezzo preferito per la richiesta di tali informazioni è l'invio dei quesiti all'indirizzo info@emporiosardo.it
Riportiamo in calce il testo completo del Decreto Legislativo regolante il diritto di recesso.
Leggi il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 - Clicca qui ...
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
143 del 21 giugno 1999
(Rettifica G.U. n. 230 del 30 settembre 1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema
di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal
fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o
più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione
del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera
a), agisce per scopi non riferibili all'attività' professionale eventualmente
svolta;
fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce
nel quadro della sua attività professionale;
tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza
fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la
conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche
contemplate dal presente decreto è riportato nell'allegato I;
operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica
o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione
dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2
Campo di applicazione
Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i
contratti:
relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato
nell'allegato II;
conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni
immobili, con esclusione della locazione;
conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3
Informazioni per il consumatore
In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento
anticipato, l'indirizzo del fornitore;
caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
spese di consegna;
modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione
del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo
5, comma 3;
modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio
del diritto di recesso;
costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato
su una base diversa dalla tariffa di base;
durata della validità dell'offerta e del prezzo;
durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti
o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile,
devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato
alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare
i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali,
valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità' del fornitore e lo
scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile
all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del
contratto.
Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale,
le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda,
in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la
conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Art. 4
Conferma scritta delle informazioni
Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta,
su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile,
di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima
od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e
nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche
le seguenti informazioni:
un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto
di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5,
comma 2;
l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare
reclami;
le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore
ad un anno.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la
cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a
distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano
fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso
il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del
fornitore cui poter presentare reclami.
Art. 5
Esercizio del diritto di recesso
Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza,
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro
il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano
stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui questi
ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione
del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa;
per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre
mesi dalla conclusione stessa.
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo
4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e
decorre:
per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare
il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore,
prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto dal comma 1;
di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di
controllare;
di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o
che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi
o alterarsi rapidamente;
di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti
dal consumatore;
di fornitura di giornali, periodici e riviste;
di servizi di scommesse e lotterie.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di
una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere
inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile,
a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro le 48 ore successive.
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi
designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il
termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore
a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso
a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene
al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente
alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso
delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente,
nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in
cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore.
Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza,
sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore,
dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore,
il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità,
nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente
alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore
di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto
di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo
che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento
in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità,
fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6
Esecuzione del contratto
Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in
cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta
alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto,
il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo
le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle
somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione
del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una fornitura
diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti
o superiori.
Art. 7
Esclusioni
Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di
altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio
del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro,
da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla
ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto
il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata
o in un periodo prestabilito.
Art. 8
Pagamento mediante carta
Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta
ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da
comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
e), del presente decreto legislativo.
L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore
i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito
ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento
da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo
12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento
ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art. 9
Fornitura non richiesta
E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza
di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti
una richiesta di pagamento.
Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso
di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa
consenso.
Art. 10
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica
di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore
o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora
consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore
se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11
Irrinunciabilità dei diritti
I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo
sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le
disposizioni del presente decreto.
Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa
da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni
di tutela previste dal presente decreto legislativo.
Art. 12
Sanzioni
Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca
reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli
3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola
l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo
le modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore
le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo
della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali
e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge
24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di
ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato
all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della
provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 13
Azioni collettive
In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14
Foro competente
Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente
decreto legislativo.
Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni
di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste
dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli
18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni
più favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico dichiamata,
audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo sensibile
al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE,
i servizi di società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento
reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione
di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.